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Documenti istituzionali

Codice Etico

Versione 1.0 · Approvato dal Direttivo il 10 maggio 2026 · In vigore dal 10 maggio 2026

Principi, valori e regole di condotta per dirigenti, tecnici, atleti, sponsor e fornitori. Il Codice Etico dell'A.S.D. Orbassano Calcio è giuridicamente vincolante per tutti i tesserati e i collaboratori della Società.

A.S.D. Orbassano Calcio · 1930

Premessa

L'A.S.D. Orbassano Calcio è una società sportiva dilettantistica fondata nel 1930. In oltre 95 anni di storia ha attraversato la Serie D negli anni '80, sfiorando il professionismo, e oggi opera come polo calcistico del territorio piemontese, con una Prima Squadra in Prima Categoria Piemonte VdA e un Settore Giovanile che coinvolge ogni anno circa 250 ragazzi e ragazze, dai Piccoli Amici alla Juniores.

Lo scopo principale dell'A.S.D. Orbassano Calcio è promuovere la pratica del calcio come strumento di crescita personale, sociale ed educativa, con particolare attenzione al settore giovanile. La Società persegue questo obiettivo nel rispetto dei valori dello sport: lealtà, correttezza, rispetto degli avversari, dignità nella vittoria e nella sconfitta.

Da quasi un secolo il rossoblù è una maglia, ma soprattutto un modo di stare al mondo. Questo Codice Etico nasce per dare forma scritta a quello che molti dirigenti, tecnici, genitori e atleti praticano già da generazioni: un'idea di calcio in cui l'educazione viene prima del risultato, e in cui la responsabilità verso i più giovani è il primo dovere di ogni adulto coinvolto.

L'A.S.D. Orbassano Calcio si impegna a creare valore per la comunità di Orbassano e per il territorio circostante, mantenendo un rapporto di fiducia con i propri tesserati, le loro famiglie, gli sponsor, le istituzioni sportive e civili, e tutti coloro che a vario titolo sono parte della vita della Società.

Il Codice Etico si ispira alle Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in particolare al Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023 in materia di Safeguarding e tutela dei minori, al Codice di Giustizia Sportiva, e alla normativa nazionale ed europea applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Capitolo 01

Guida all'uso del Codice

Destinatari

Articolo 1.1: Sono Destinatari del presente Codice Etico tutte le persone che operano nell'ambito dell'A.S.D. Orbassano Calcio, a qualunque titolo:
  • i componenti del Direttivo e degli organi sociali della Società;
  • gli atleti tesserati di tutte le categorie (Prima Squadra, Juniores, Settore Giovanile);
  • i tecnici, gli allenatori, i preparatori e lo staff sanitario;
  • i collaboratori volontari, i dirigenti accompagnatori, i magazzinieri, gli addetti al campo;
  • i collaboratori a contratto sportivo;
  • gli osservatori e gli intermediari sportivi;
  • i fornitori, gli sponsor, i partner commerciali e chiunque intrattenga rapporti contrattuali continuativi con la Società.
Articolo 1.2: Per atleti minorenni, il Codice Etico si applica nei limiti della loro capacità di comprendere il valore etico e sociale delle proprie azioni. La responsabilità della trasmissione dei principi del Codice ai giovani atleti spetta primariamente ai tecnici, ai dirigenti e alle famiglie.
Articolo 1.3: I genitori e i familiari degli atleti minorenni, pur non essendo formalmente Destinatari, sono invitati a conoscere e a condividere i principi del Codice Etico. Dalla loro condotta dipende in larga misura la qualità dell'ambiente educativo della Società.

Ambito di applicazione

Articolo 1.4: Il Codice Etico si applica a tutte le attività svolte dall'A.S.D. Orbassano Calcio o per suo conto, in Italia e all'estero, in occasione di:
  • allenamenti, partite ufficiali, amichevoli, tornei e ritiri;
  • attività sociali, eventi, manifestazioni, feste della Società;
  • comunicazioni esterne, presenza sui social media, rapporti con la stampa;
  • rapporti con la Federazione, le altre società sportive, gli arbitri, gli avversari;
  • rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli sponsor, i fornitori e i partner.
Articolo 1.5: Il rispetto del Codice Etico non è facoltativo. Chi opera nell'A.S.D. Orbassano Calcio è tenuto a conoscerlo e ad osservarlo. Le violazioni comportano sanzioni proporzionate alla gravità del fatto e al ruolo della persona, secondo quanto previsto al Capitolo 11.
Articolo 1.6: Nessun obiettivo sportivo, economico o di immagine della Società può giustificare condotte contrarie ai principi del presente Codice.

Diffusione e conoscenza

Articolo 1.7: Il Codice Etico è pubblicato sul sito ufficiale della Società all'indirizzo orbassanocalcio.com ed è scaricabile in formato PDF.
Articolo 1.8: Copia del Codice è messa a disposizione di tutti i nuovi tesserati al momento dell'iscrizione, dei genitori degli atleti minorenni, dei membri del Direttivo, dei tecnici, dei collaboratori e dei partner commerciali della Società, attraverso il sito orbassanocalcio.com e i canali di comunicazione interna. La conoscenza dei contenuti del Codice è presupposta in capo a tutti i Destinatari.
Articolo 1.9: Nei rapporti contrattuali con sponsor, fornitori e partner, l'A.S.D. Orbassano Calcio richiede l'esplicita accettazione del Codice Etico, salvo che la controparte sia dotata di un proprio codice equivalente: in tal caso le parti si daranno reciproco atto della compatibilità dei principi.
Articolo 1.10: L'A.S.D. Orbassano Calcio si impegna a promuovere periodicamente momenti di confronto e formazione sui contenuti del Codice, con particolare attenzione ai tecnici e ai dirigenti del settore giovanile.
Capitolo 02

Principi generali

Imparzialità e inclusività

Articolo 2.1: L'A.S.D. Orbassano Calcio è contraria a ogni forma di discriminazione, razzismo, xenofobia, intolleranza e violenza, in campo e fuori dal campo.
Articolo 2.2: La Società promuove un ambiente sportivo aperto e inclusivo. Nelle relazioni con tesserati, famiglie, sponsor, avversari e istituzioni, l'A.S.D. Orbassano Calcio rispetta le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, condizioni di salute, opinione politica e sindacale, lingua, condizioni economiche o disabilità.
Articolo 2.3: Le attività della Società, dalle selezioni del Settore Giovanile alla composizione delle squadre, sono ispirate a criteri di valorizzazione delle capacità individuali, senza distinzioni o pregiudizi che esulino dal merito sportivo e dalla volontà di crescita dell'atleta.

Probità e legalità

Articolo 2.4: I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, le normative sportive applicabili (FIGC, LND, CONI) e le disposizioni del presente Codice. Nessun interesse della Società può giustificarne l'inosservanza.
Articolo 2.5: L'attività dell'A.S.D. Orbassano Calcio si svolge con onestà, integrità e correttezza. La Società si aspetta dai propri tesserati e collaboratori comportamenti eticamente ineccepibili, sia nei rapporti interni sia con avversari, arbitri, dirigenti di altre società, rappresentanti delle istituzioni sportive e civili, sponsor, fornitori e qualsiasi terza parte.
Articolo 2.6: La reputazione costruita dalla Società in quasi un secolo di storia è un patrimonio condiviso. Ogni Destinatario ne è custode e contribuisce a preservarla con la propria condotta.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Articolo 2.7: I Destinatari sono tenuti a evitare situazioni in cui possano trovarsi, anche solo apparentemente, in conflitto di interesse rispetto agli interessi della Società. Eventuali situazioni di potenziale conflitto devono essere comunicate tempestivamente al Direttivo o al proprio referente.
Articolo 2.8: A titolo di esempio, configurano potenziale conflitto di interesse:
  • rapporti commerciali personali con sponsor, fornitori o partner della Società da parte di chi partecipa alle decisioni di acquisto o di selezione;
  • rapporti familiari o di stretta amicizia tra membri del Direttivo e tecnici, atleti, fornitori, qualora possano influenzare scelte sportive o gestionali;
  • attività sportive parallele svolte da tecnici o collaboratori per altre società in concorrenza con l'A.S.D. Orbassano Calcio, salvo preventiva autorizzazione del Direttivo;
  • intermediazioni sportive svolte personalmente da tesserati della Società in operazioni di tesseramento o cessione di atleti.
Articolo 2.9: I Destinatari non devono perseguire, attraverso il proprio ruolo nella Società, vantaggi personali indebiti, né interessi diversi dagli scopi sociali dell'A.S.D. Orbassano Calcio.

Trasparenza e completezza dell'informazione

Articolo 2.10: Nei rapporti con tesserati, famiglie, sponsor, fornitori, istituzioni e media, la Società fornisce informazioni complete, comprensibili, accurate e tempestive, nei limiti consentiti dalla tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali (Capitolo 8).
Articolo 2.11: Nella formulazione di contratti, accordi commerciali e rapporti di sponsorizzazione, l'A.S.D. Orbassano Calcio si impegna a esplicitare in modo chiaro le condizioni, i diritti e i doveri di ciascuna parte, evitando formulazioni ambigue o reticenze che possano indurre in errore.
Articolo 2.12: Le comunicazioni della Società ai tesserati, alle famiglie e al pubblico, attraverso il sito ufficiale, i social media, le riunioni e gli avvisi interni, sono ispirate ai principi di chiarezza, veridicità e tempestività.

Sostenibilità e impatto sociale

Articolo 2.13: L'A.S.D. Orbassano Calcio riconosce il proprio ruolo nella comunità di Orbassano e nel territorio piemontese. Lo sport, e in particolare il calcio giovanile, è uno strumento di crescita sociale, integrazione e formazione civile delle nuove generazioni: la Società si impegna a praticare e a diffondere questa visione.
Articolo 2.14: La Società promuove la collaborazione con le scuole del territorio, con le altre realtà associative orbassanesi, con le istituzioni civili e con le famiglie, nella convinzione che il calcio dilettantistico abbia senso pieno solo se inserito in una rete sociale più ampia.
Articolo 2.15: Nell'organizzazione delle proprie attività e nella gestione degli impianti, l'A.S.D. Orbassano Calcio si impegna ad adottare comportamenti responsabili sotto il profilo ambientale: riduzione degli sprechi, raccolta differenziata, attenzione ai consumi energetici degli impianti, sensibilizzazione di tesserati e famiglie a comportamenti sostenibili.
Capitolo 03

Settore giovanile e tutela dei minori

Principi generali

Articolo 3.1: Il Settore Giovanile è il fulcro dell'attività dell'A.S.D. Orbassano Calcio. Ogni anno la Società accoglie circa 250 ragazzi e ragazze, distribuiti tra il Settore Giovanile Scolastico (S.G.S.) e la Juniores.
Articolo 3.2: Per l'A.S.D. Orbassano Calcio, il primo dovere verso i giovani atleti non è l'agonismo, ma l'educazione sportiva, civica e umana. Il calcio è il mezzo, non il fine: la finalità è formare persone migliori prima ancora che giocatori migliori.
Articolo 3.3: Tutti coloro che operano nel Settore Giovanile, a qualsiasi titolo, sono tenuti a comportarsi consapevoli di essere modelli per i giovani affidati alla Società. Il buon esempio quotidiano vale più di qualunque dichiarazione di intenti.
Articolo 3.4: L'A.S.D. Orbassano Calcio promuove uno sport giovanile fondato su:
  • la valorizzazione del merito individuale e dello sforzo collettivo;
  • il rispetto reciproco tra compagni, verso gli avversari, gli arbitri e i tecnici;
  • la cultura del fair play, dentro e fuori dal campo;
  • il riconoscimento dell'errore come parte naturale del percorso di crescita;
  • la priorità della salute fisica e psicologica dell'atleta sul risultato sportivo.

Safeguarding e ruolo del Responsabile

Articolo 3.5: L'A.S.D. Orbassano Calcio adotta una politica di Safeguarding, conformemente alle Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio in materia di tutela dei minori (Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023) e alla normativa nazionale ed europea applicabile.
Articolo 3.6: La Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione (di seguito "Responsabile Safeguarding"), figura prevista dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC con il compito di:
  • ricevere segnalazioni di sospetti casi di abuso, violenza, molestia o discriminazione a danno di minori o tesserati;
  • promuovere la cultura della tutela dei minori all'interno della Società;
  • collaborare con il Direttivo nell'aggiornamento delle policy di Safeguarding;
  • coordinarsi con le autorità competenti (FIGC, autorità giudiziarie, servizi sociali) qualora necessario.
Articolo 3.7: I riferimenti operativi del Responsabile Safeguarding (nome, contatti, modalità di segnalazione) sono pubblicati sul sito orbassanocalcio.com e affissi presso il Centro Sportivo Aldo Porta in luogo visibile a tesserati, famiglie e visitatori. In caso di sostituzione del Responsabile, i riferimenti vengono aggiornati tempestivamente.
Articolo 3.8: Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare al Responsabile Safeguarding, o in sua assenza al Direttivo, qualunque sospetto di abuso, violenza, molestia o discriminazione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle attività della Società. Il silenzio in presenza di sospetti fondati è considerato esso stesso violazione del Codice Etico.

Tecnici, allenatori e collaboratori del Settore Giovanile

Articolo 3.9: I tecnici, gli allenatori, i preparatori e i collaboratori che operano con minori sono tenuti a:
  • aver completato la formazione FIGC prevista per il proprio ruolo, comprensiva dei moduli di Safeguarding;
  • mantenere una condotta esemplare in campo, negli spogliatoi, in trasferta e sui canali di comunicazione;
  • relazionarsi con i giovani atleti con rispetto, ascolto, pazienza e fermezza educativa, senza mai ricorrere a forme di umiliazione, derisione, punizione fisica o psicologica;
  • evitare ogni contatto fisico che esuli dalle necessità tecniche dell'allenamento o da gesti pubblici e contestualmente comprensibili (esultanza dopo un gol, conforto dopo una sconfitta, manifestazioni naturali di affetto sportivo).
Articolo 3.10: L'A.S.D. Orbassano Calcio richiede a tutti i tecnici e collaboratori del Settore Giovanile la presentazione, all'inizio del rapporto e con cadenza periodica, del certificato del casellario giudiziale(cosiddetto "certificato anti-pedofilia" ex D.Lgs. 39/2014), come previsto dalla normativa italiana per chi lavora a contatto con minori.
Articolo 3.11: I tecnici accedono agli spogliatoi dei minori solo per ragioni tecnicamente necessarie e, ove possibile, in presenza di altri adulti tesserati. È vietata la presenza di adulti non tesserati o non autorizzati negli spogliatoi durante l'utilizzo da parte di minori.

Comunicazione tra adulti tesserati e atleti minorenni

Articolo 3.12: La comunicazione tra tecnici, dirigenti, collaboratori e atleti minori avviene esclusivamente attraverso canali ufficiali della Società:
  • gruppi WhatsApp di squadra con presenza obbligatoria di almeno un genitore per ogni atleta minorenne, oppure gestiti tramite contatto del genitore;
  • comunicazioni in presenza durante allenamenti e partite;
  • email della segreteria della Società per comunicazioni formali.
Articolo 3.13: Sono vietate comunicazioni private uno-a-uno tra adulti tesserati e atleti minorenni al di fuori dei canali ufficiali, salvo autorizzazione esplicita del genitore comunicata alla Società. Il principio è semplice: se una conversazione tra un adulto della Società e un giovane atleta non può essere vista da un terzo adulto, non deve avvenire.
Articolo 3.14: I tecnici e i collaboratori non offrono passaggi in auto agli atleti minori al di fuori delle attività organizzate dalla Società, salvo richiesta esplicita e documentata del genitore. Quando un trasporto è necessario, sono presenti almeno due adulti tesserati o un genitore.

Trasferte, viaggi e pernottamenti

Articolo 3.15: Per ogni trasferta del Settore Giovanile che preveda pernottamento, l'A.S.D. Orbassano Calcio garantisce:
  • la presenza di almeno un dirigente accompagnatore tesserato per ogni squadra;
  • la sistemazione in camere condivise tra atleti dello stesso genere e di età compatibile;
  • la separazione fisica tra le camere degli atleti e quelle degli adulti accompagnatori;
  • l'informazione preventiva e dettagliata ai genitori su luogo, programma, orari, contatti di emergenza.
Articolo 3.16: Durante le trasferte, gli adulti accompagnatori non entrano nelle camere degli atleti minorenni se non per ragioni urgenti e mai da soli. Eventuali necessità di assistenza notturna sono gestite con la presenza di almeno due adulti.
Articolo 3.17: Le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco sono vietati ai minori in qualsiasi attività della Società, in trasferta e in occasione di feste o eventi sociali. Gli adulti accompagnatori sono tenuti a darne esempio astenendosene durante le ore di attività con i giovani atleti.

Foto, video e social media

Articolo 3.18: L'A.S.D. Orbassano Calcio raccoglie all'atto del tesseramento il consenso informato dei genitori per la realizzazione e la pubblicazione di foto e video degli atleti minorenni sui canali ufficiali della Società (sito, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, materiale stampa).
Articolo 3.19: Le foto e i video pubblicati ritraggono gli atleti minorenni in contesti sportivi (allenamenti, partite, premiazioni, eventi sociali della Società) e mai in situazioni che possano comprometterne dignità, riservatezza o sicurezza. Sono vietate immagini negli spogliatoi, nelle docce o in qualsiasi situazione di intimità personale.
Articolo 3.20: I tecnici, i dirigenti e i collaboratori non pubblicano sui propri profili social personali foto o video di atleti minorenni riconoscibili senza autorizzazione preventiva della Società e dei genitori. Le immagini ufficiali sono pubblicate dai canali della Società.
Articolo 3.21: I genitori e i familiari sono invitati a un uso responsabile dei social media in occasione delle partite e degli eventi della Società: evitare la pubblicazione di immagini di minori non propri figli, evitare commenti polemici verso arbitri, avversari o tecnici, evitare di alimentare polemiche pubbliche che possano danneggiare l'immagine della Società o esporre i ragazzi a esposizioni mediatiche inappropriate.

Bullismo, cyberbullismo e relazioni tra atleti

Articolo 3.22: L'A.S.D. Orbassano Calcio non tollera alcuna forma di bullismo, cyberbullismo, prevaricazione o esclusione tra atleti, in campo, negli spogliatoi, sui mezzi di comunicazione e sui social media.
Articolo 3.23: I tecnici e i dirigenti vigilano costantemente sulla qualità delle relazioni all'interno delle squadre. Eventuali dinamiche di esclusione, ridicolizzazione, intimidazione o aggressione tra atleti sono affrontate prontamente, in collaborazione con le famiglie e, se necessario, con il Responsabile Safeguarding.
Articolo 3.24: Comportamenti gravi o ripetuti di bullismo, anche se compiuti da minori, possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'atleta responsabile, fino alla sospensione o all'esclusione dalla Società. La Società privilegia comunque, per quanto possibile, percorsi educativi di consapevolezza prima di adottare misure di esclusione.

Salute, doping e sostanze vietate

Articolo 3.25: L'A.S.D. Orbassano Calcio condanna senza riserve la pratica del doping in qualsiasi forma, anche nel settore dilettantistico. Tecnici, preparatori e staff sanitario sono tenuti a vigilare affinché i giovani atleti non assumano sostanze vietate o integratori non autorizzati dal proprio medico curante o dallo staff medico della Società.
Articolo 3.26: L'uso di sostanze stupefacenti, alcol e tabacco è vietato a tutti i minori della Società in ogni occasione legata alle attività sportive. Eventuali sospetti di assunzione sono comunicati con la massima urgenza ai genitori, e gestiti con la riservatezza dovuta in collaborazione con loro.
Articolo 3.27: L'A.S.D. Orbassano Calcio promuove l'educazione alla salute attraverso comportamenti coerenti dei tecnici e degli adulti, attività informative occasionali per gli atleti più grandi (Allievi e Juniores), e collaborazione con le scuole del territorio su temi di salute giovanile.

Segnalazioni

Articolo 3.28: Tesserati, genitori, atleti e qualunque persona che venga a conoscenza di fatti, comportamenti o situazioni potenzialmente lesive della tutela dei minori all'interno dell'A.S.D. Orbassano Calcio possono segnalarli, in qualunque momento, attraverso i seguenti canali:
  • al Responsabile Safeguarding, ai contatti pubblicati sul sito e affissi al Centro Sportivo;
  • al Direttivo della Società tramite la segreteria;
  • all'indirizzo email dedicato pubblicato sul sito orbassanocalcio.com.
Articolo 3.29: Le segnalazioni in buona fede sono trattate con la massima riservatezza. L'identità del segnalante è protetta, salvo obblighi di legge. La Società non adotta alcuna ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti di chi segnala in buona fede, anche qualora la segnalazione si riveli infondata.
Articolo 3.30: In casi di sospetto reato a danno di minori, la Società procede senza esitazione alla segnalazione alle autorità competenti (forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sociali), nel rispetto della legge e dei diritti delle persone coinvolte.
Capitolo 04

Dirigenti, tecnici, collaboratori e volontari

Doveri di lealtà verso la Società

Articolo 4.1: I componenti del Direttivo, i tecnici, gli allenatori, lo staff sanitario e medico, i collaboratori a contratto sportivo e i volontari operano nell'interesse esclusivo dell'A.S.D. Orbassano Calcio. Le decisioni e le azioni svolte nell'esercizio del proprio ruolo sono ispirate alla cura del bene della Società, alla tutela della sua reputazione e alla promozione dei valori espressi dal presente Codice.
Articolo 4.2: I rapporti tra dirigenti, tecnici, collaboratori e volontari sono improntati a lealtà reciproca, rispetto dei ruoli, collaborazione e correttezza. Le differenze di opinione, fisiologiche in un'organizzazione viva, sono affrontate nelle sedi appropriate (riunioni del Direttivo, confronti diretti, mediazione del Presidente) e mai trasformate in conflitti pubblici, in particolare sui social media o davanti a tesserati e famiglie.
Articolo 4.3: I responsabili di area (responsabile Settore Giovanile, responsabile Prima Squadra, segretario, responsabile sponsor, e altri ruoli di coordinamento) esercitano i propri compiti con equilibrio, riconoscendo il contributo di tutti i collaboratori e curando, ove possibile, la crescita di chi opera al loro fianco.

Conflitti di interesse e doveri di trasparenza

Articolo 4.4: Dirigenti, tecnici e collaboratori segnalano tempestivamente al Direttivo ogni situazione, attuale o potenziale, di conflitto di interesse. La segnalazione preventiva tutela sia la persona sia la Società.
Articolo 4.5: Chi ricopre ruoli decisionali (Direttivo, responsabili di area) si astiene dal partecipare a decisioni che riguardino direttamente sé stesso, propri familiari, persone con cui intrattenga rapporti economici significativi, o società di cui sia titolare o partecipante. La decisione viene assunta dagli altri membri del Direttivo o trasferita a chi non è in posizione di conflitto.
Articolo 4.6: I tecnici e i collaboratori che svolgono attività parallele in altre società sportive (allenamento di altre squadre, attività di osservatore per altri club, intermediazione sportiva) sono tenuti a comunicarlo al Direttivo. Tali attività non devono entrare in concorrenza diretta con gli interessi sportivi dell'A.S.D. Orbassano Calcio.

Comportamento dentro e fuori dal campo

Articolo 4.7: Dirigenti, tecnici e collaboratori mantengono una condotta esemplare in occasione di partite, allenamenti, eventi della Società e in qualunque circostanza pubblica in cui sia riconoscibile il loro legame con l'A.S.D. Orbassano Calcio.
Articolo 4.8: In particolare, sono tenuti a:
  • rispettare arbitri, avversari, dirigenti e tifosi delle altre società, evitando provocazioni, insulti, gesti aggressivi o atteggiamenti irrispettosi;
  • accettare l'esito sportivo delle partite, anche quando ritenuto ingiusto, e a presentare eventuali rilievi tecnici o disciplinari nelle sedi previste dai regolamenti FIGC;
  • non assumere atteggiamenti polemici nei confronti di altre società o dei loro tesserati attraverso i mezzi di comunicazione e i social media;
  • astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, anche al di fuori dell'orario delle partite o degli eventi della Società.
Articolo 4.9: L'A.S.D. Orbassano Calcio promuove un tifo leale e responsabile. Non finanzia, sostiene o agevola in qualunque modo la costituzione o il mantenimento di gruppi di tifosi, organizzati o non, che si rendano responsabili di comportamenti contrari alla legge, ai regolamenti sportivi o ai principi del presente Codice.

Uso del patrimonio e dei beni della Società

Articolo 4.10: Le attrezzature, i materiali sportivi, i mezzi di trasporto, gli strumenti informatici, gli accessi al Centro Sportivo Aldo Porta e ogni altro bene della Società sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'A.S.D. Orbassano Calcio. Non possono essere usati per scopi personali, né messi a disposizione di terzi senza autorizzazione del Direttivo.
Articolo 4.11: I documenti, le informazioni interne, gli elenchi di tesserati e famiglie, i dati di contatto degli sponsor, le strategie sportive e qualunque informazione di carattere riservato di cui dirigenti, tecnici e collaboratori vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ruolo sono trattati con riservatezza e non comunicati a soggetti esterni alla Società senza autorizzazione.
Articolo 4.12: I biglietti per le partite, gli ingressi a eventi della Società, i materiali di rappresentanza (gadget, abbigliamento ufficiale, prodotti sponsorizzati) sono distribuiti secondo criteri stabiliti dal Direttivo e non possono essere oggetto di rivendita, scambio o uso commerciale personale.

Volontariato e contributo gratuito

Articolo 4.13: L'A.S.D. Orbassano Calcio riconosce il valore del volontariato come fondamento della propria attività. Genitori, ex giocatori, simpatizzanti del territorio e qualunque persona desideri contribuire gratuitamente alla vita della Società sono accolti con riconoscenza.
Articolo 4.14: Il rapporto tra Società e volontari si fonda sulla fiducia reciproca, sulla chiarezza dei ruoli e sul rispetto dei principi del presente Codice. I volontari, pur non essendo legati da contratto subordinato, assumono in buona fede l'impegno di operare nell'interesse della Società e dei suoi tesserati.
Articolo 4.15: L'A.S.D. Orbassano Calcio si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a riconoscere pubblicamente il contributo dei volontari, a coinvolgerli nelle decisioni che riguardano le aree in cui operano, e a promuoverne, ove possibile, percorsi di formazione e crescita all'interno della Società.
Capitolo 05

Calciatori e tesserati

Probità e lealtà sportiva

Articolo 5.1: Tutti i tesserati dell'A.S.D. Orbassano Calcio, dalla Prima Squadra al Settore Giovanile, sono tenuti a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto e attività riferibili allo sport.
Articolo 5.2: I tesserati impegnano il proprio massimo sforzo agonistico in ogni allenamento, partita ufficiale, amichevole, torneo o altra attività sportiva organizzata dalla Società o cui la Società partecipa. L'impegno individuale è dovuto non solo verso i compagni di squadra e i tecnici, ma verso la maglia rossoblù e la sua storia.
Articolo 5.3: I tesserati rispettano le decisioni dei tecnici e dei dirigenti accettandone l'autorità sportiva, pur conservando il diritto di esprimere il proprio punto di vista nelle sedi e nei modi appropriati. Le contestazioni pubbliche, le polemiche in conferenza stampa, le proteste plateali in campo verso compagni o avversari sono incompatibili con i valori della Società.

Comportamento in campo e verso le Autorità sportive

Articolo 5.4: I calciatori dell'A.S.D. Orbassano Calcio rispettano le decisioni arbitrali, anche quando ritenute ingiuste. Le proteste sono ammesse nei limiti consentiti dal regolamento di gioco e mai con gesti aggressivi, insulti, minacce verso arbitri, guardalinee o quarto uomo.
Articolo 5.5: I tesserati adottano un comportamento corretto verso gli avversari, prima, durante e dopo la partita: niente provocazioni gratuite, niente gesti di disprezzo, niente celebrazioni offensive in caso di vittoria, niente reazioni vendicative in caso di sconfitta.
Articolo 5.6: Le sanzioni disciplinari individuali ricevute da arbitri e organi della giustizia sportiva (ammonizioni, espulsioni, squalifiche) sono accettate dal tesserato senza polemiche pubbliche. Eventuali ricorsi sono presentati attraverso i canali ufficiali della Società.

Doping e sostanze vietate

Articolo 5.7: L'A.S.D. Orbassano Calcio condanna senza riserve la pratica del doping e l'utilizzo di sostanze vietate, anche nel calcio dilettantistico. I tesserati di tutte le categorie si astengono dall'assunzione di qualunque sostanza inclusa nella lista WADA (World Anti-Doping Agency) o nei protocolli antidoping della FIGC.
Articolo 5.8: I tesserati che assumano farmaci o integratori per ragioni mediche personali sono tenuti a:
  • informare lo staff sanitario o medico della Società in caso di terapie continuative;
  • richiedere esenzione terapeutica (TUE) all'autorità competente qualora il farmaco contenga sostanze incluse nella lista WADA;
  • conservare prescrizioni e referti medici per eventuali controlli antidoping.
Articolo 5.9: L'eventuale positività a test antidoping comporta le sanzioni previste dalla normativa sportiva nazionale e federale, e può comportare provvedimenti disciplinari interni della Società indipendentemente dall'esito dei procedimenti federali.

Match-fixing e scommesse

Articolo 5.10: L'A.S.D. Orbassano Calcio condanna senza riserve qualunque pratica di match-fixing, alterazione fraudolenta del risultato sportivo, accordo illecito con calciatori o dirigenti di altre società finalizzato a influenzare l'esito di una partita.
Articolo 5.11: È vietato ai tesserati dell'A.S.D. Orbassano Calcio:
  • effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso operatori autorizzati o non autorizzati, su partite o competizioni del Settore Calcistico Professionistico, Dilettantistico, di Settore Giovanile organizzate o affiliate alla F.I.G.C., FIFA o UEFA;
  • ricevere o offrire denaro, vantaggi materiali o promesse a tesserati di altre società in cambio di prestazioni sportive predeterminate;
  • divulgare informazioni riservate (formazioni, infortuni, decisioni tecniche) a soggetti che possano usarle per finalità di scommessa o alterazione di risultato;
  • accettare o agevolare qualunque proposta, anche velata, di alterazione del risultato sportivo da parte di soggetti esterni alla Società.
Articolo 5.12: I tesserati che vengano a conoscenza, a qualunque titolo, di tentativi di match-fixing o di scommesse irregolari da parte di altri tesserati o di soggetti esterni sono tenuti a comunicarlo senza indugio al Responsabile Safeguarding o al Direttivo, e alla Procura Federale FIGC, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Comportamento sui social media

Articolo 5.13: I tesserati maggiorenni utilizzano i propri profili social (Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube e simili) con consapevolezza del fatto che la loro immagine è in parte associata, agli occhi del pubblico, a quella dell'A.S.D. Orbassano Calcio.
Articolo 5.14: I tesserati si astengono dal pubblicare sui propri profili social:
  • contenuti offensivi, razzisti, sessisti, omofobi, religiosamente o politicamente discriminatori;
  • attacchi pubblici verso arbitri, avversari, tifosi, dirigenti di altre società;
  • immagini, video o messaggi che possano danneggiare l'immagine della Società o dei suoi sponsor;
  • informazioni riservate sulla vita interna dello spogliatoio, sulle decisioni tecniche, sui rapporti contrattuali interni alla Società.
Articolo 5.15: I tesserati possono celebrare risultati sportivi, condividere momenti di squadra, esprimere orgoglio per la maglia. La libertà personale di espressione è rispettata: il limite è il danno alla reputazione propria, dei compagni o della Società.

Rapporti con la tifoseria e con gli avversari

Articolo 5.16: I calciatori dell'A.S.D. Orbassano Calcio mantengono un rapporto di rispetto reciproco con i propri tifosi e con quelli avversari. Sono evitati:
  • gesti di provocazione verso le tifoserie avversarie, sia in casa sia in trasferta;
  • contatti diretti con gruppi di tifosi finalizzati a coordinamenti di alcun tipo, finanziari o organizzativi;
  • partecipazione a iniziative di tifoseria non ufficialmente riconosciute dalla Società.
Articolo 5.17: I rapporti con le società avversarie e con i loro tesserati, sia in occasione delle partite sia al di fuori, sono improntati a stima reciproca e correttezza. Il calcio dilettantistico ha le sue rivalità, ma la dignità delle persone è sopra le rivalità sportive.

Terzo tempo e ospitalità sportiva

Articolo 5.18: Il "terzo tempo", quando le condizioni organizzative lo consentono, è momento di incontro post-partita tra tesserati delle due società. L'A.S.D. Orbassano Calcio promuove questa pratica come occasione di valorizzazione dello sport oltre il risultato e di costruzione di rapporti corretti con le società avversarie, in particolare per le partite del Settore Giovanile e in occasione di tornei e amichevoli.

Tesseramento e rapporti contrattuali

Articolo 5.19: I tesserati e i loro eventuali rappresentanti (genitori per i minori, agenti per i maggiorenni) si attengono ai termini e alle modalità di tesseramento, trasferimento, rinnovo e cessione previsti dalla normativa FIGC e dagli accordi sottoscritti con la Società.
Articolo 5.20: Sono vietati accordi paralleli, compensi non dichiarati, premi o indennità non giustificate dai contratti ufficiali, sia tra tesserati e Società, sia tra tesserati e soggetti esterni che operino come intermediari sportivi.
Articolo 5.21: Gli intermediari sportivi che operino per conto dell'A.S.D. Orbassano Calcio o di un suo tesserato sono tenuti al rispetto delle norme FIGC sull'attività di agente, alla trasparenza dei propri compensi e all'osservanza del presente Codice nei limiti applicabili.
Capitolo 06

Rapporti con sponsor, partner e fornitori

Criteri di selezione

Articolo 6.1: L'A.S.D. Orbassano Calcio imposta i rapporti con sponsor, partner e fornitori sulla base di criteri di trasparenza, qualità, affidabilità, professionalità e congruenza dei valori.
Articolo 6.2: Nella selezione di sponsor e fornitori, oltre alla qualità dell'offerta e alla congruità economica, la Società valuta:
  • la reputazione dell'azienda o del professionista;
  • la solidità e la regolarità della propria attività;
  • l'affidabilità nei rapporti commerciali pregressi;
  • la coerenza con i valori espressi dal presente Codice Etico;
  • l'attenzione, ove rilevante, alle condizioni di lavoro, al rispetto dell'ambiente, al rispetto dei diritti umani, alla legalità e alla concorrenza leale.
Articolo 6.3: L'A.S.D. Orbassano Calcio evita rapporti, anche occasionali, con soggetti la cui attività o reputazione sia in contrasto con i principi del presente Codice. In particolare, la Società non accetta sponsorizzazioni o partnership da:
  • aziende coinvolte in procedimenti penali o disciplinari di particolare gravità non risolti;
  • attività incompatibili con la natura educativa di un'ASD con settore giovanile (per esempio: gioco d'azzardo, prodotti destinati al consumo di alcol o tabacco rivolti a minori, contenuti pornografici);
  • soggetti che abbiano assunto pubblicamente posizioni discriminatorie, razziste o lesive della dignità delle persone.

Trasparenza contrattuale e correttezza nei rapporti

Articolo 6.4: I contratti di sponsorizzazione, partnership e fornitura sono redatti in forma scritta e definiscono in modo chiaro le prestazioni, i corrispettivi, le tempistiche, le modalità di rinnovo o risoluzione, e gli obblighi reciproci delle parti.
Articolo 6.5: Nella formulazione delle proposte commerciali e nell'esecuzione dei contratti, l'A.S.D. Orbassano Calcio agisce con buona fede, rispetto degli accordi presi e tempestività nelle comunicazioni. Lo stesso comportamento è atteso dalla controparte.
Articolo 6.6: Le decisioni di acquisto, di stipula di contratti di sponsorizzazione o di rinnovo sono assunte dal Direttivo o dai responsabili delegati, secondo procedure interne che assicurino imparzialità e tracciabilità.
Articolo 6.7: Chi partecipa alle decisioni di selezione di sponsor o fornitori si astiene in caso di conflitto di interesse, secondo quanto previsto agli articoli 4.4-4.5 del presente Codice.

Omaggi e cortesie commerciali

Articolo 6.8: Sono ammessi, da parte di sponsor, partner e fornitori, omaggi e cortesie commerciali di modesto valore e nei limiti della normale prassi commerciale (esempio: gadget aziendali, calendari, agende, inviti a eventi sportivi o sociali, piccoli omaggi di cortesia).
Articolo 6.9: Sono vietati, sia in entrata sia in uscita, omaggi, denaro, vantaggi materiali, viaggi, biglietti per eventi di valore significativo, o altre utilità che possano apparire come strumenti per influenzare decisioni commerciali, sportive o gestionali della Società.
Articolo 6.10: In caso di dubbio sull'opportunità di accettare o offrire un omaggio o una cortesia, il Destinatario consulta preventivamente il Direttivo o il proprio referente. La regola di prudenza è semplice: in caso di incertezza, ci si astiene.

Estensione del Codice agli sponsor, partner e fornitori

Articolo 6.11: L'A.S.D. Orbassano Calcio richiede a sponsor, partner e fornitori la presa visione del presente Codice Etico e l'impegno a osservarne i principi nei limiti applicabili al rapporto contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 1.9.
Articolo 6.12: Comportamenti contrari ai principi del Codice Etico da parte di sponsor, partner o fornitori possono costituire grave inadempimento contrattuale e giusta causa di risoluzione del contratto, fatte salve le ulteriori azioni a tutela degli interessi della Società.
Articolo 6.13: L'A.S.D. Orbassano Calcio si riserva il diritto di non rinnovare, di sospendere o di interrompere rapporti commerciali con sponsor, partner o fornitori la cui condotta successiva alla stipula del contratto risulti in contrasto con i valori della Società o lesiva della sua reputazione.
Capitolo 07

Rapporti con enti pubblici, federazione e contributi

Rapporti con la Federazione e gli organismi sportivi

Articolo 7.1: L'A.S.D. Orbassano Calcio intrattiene rapporti di leale collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con la Lega Nazionale Dilettanti (LND), con il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, con il Settore Giovanile e Scolastico, con l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e con tutte le strutture federali competenti.
Articolo 7.2: La Società rispetta i regolamenti, i comunicati ufficiali, le direttive tecniche e disciplinari emessi dagli organismi sportivi. Adempie con tempestività agli obblighi di tesseramento, di rendicontazione, di pagamento di tasse federali e di partecipazione ai campionati cui è iscritta.
Articolo 7.3: L'A.S.D. Orbassano Calcio fornisce alle Autorità sportive, in caso di richiesta, ispezione o procedimento, tutta la documentazione necessaria, in modo accurato, completo e veritiero, senza omissioni né alterazioni.
Articolo 7.4: Nei rapporti con dirigenti, tesserati e arbitri delle altre società, dei comitati regionali e degli organismi federali, i Destinatari del presente Codice mantengono comportamenti di rispetto, correttezza e probità, senza alcuna offerta o promessa di denaro, vantaggi materiali o utilità che possa apparire come tentativo di influenzare decisioni sportive, disciplinari o organizzative.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Articolo 7.5: I rapporti dell'A.S.D. Orbassano Calcio con il Comune di Orbassano, con la Regione Piemonte, con la Città Metropolitana di Torino, con le forze dell'ordine, con i servizi sanitari e con qualunque altro ente della Pubblica Amministrazione si fondano su trasparenza, lealtà e correttezza.
Articolo 7.6: Le interazioni con la Pubblica Amministrazione, in particolare quelle relative alla gestione degli impianti sportivi comunali, alle autorizzazioni per eventi, all'accesso a contributi pubblici, alle pratiche edilizie e di sicurezza, sono curate da soggetti delegati dal Direttivo, che operano nel rispetto delle procedure interne e delle normative applicabili.
Articolo 7.7: Nei rapporti con pubblici ufficiali, funzionari, tecnici comunali, rappresentanti istituzionali e con qualunque altro soggetto che svolga funzioni pubbliche, è vietato:
  • offrire, promettere o concedere denaro, beni materiali, ospitalità, vantaggi o altre utilità, sotto qualunque forma diretta o indiretta, per ottenere atti d'ufficio, autorizzazioni, decisioni favorevoli o trattamenti privilegiati;
  • presentare documenti falsi, attestazioni mendaci, o garanzie non rispondenti al vero per ottenere autorizzazioni, contributi o agevolazioni;
  • esercitare pressioni indebite, anche attraverso intermediari o parenti, su funzionari pubblici per influenzarne decisioni;
  • alterare in qualunque modo dati, informazioni o sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.
Articolo 7.8: Sono ammessi, secondo la normale prassi istituzionale, omaggi e cortesie di modesto valore in occasione di ricorrenze ufficiali, eventi pubblici o visite istituzionali (per esempio: piccoli omaggi di rappresentanza, materiale di benvenuto, gadget della Società), nei limiti previsti dalla normativa applicabile e secondo i principi degli articoli 6.8-6.10 del presente Codice.

Gestione di impianti pubblici

Articolo 7.9: L'A.S.D. Orbassano Calcio utilizza il Centro Sportivo Aldo Porta e gli altri impianti sportivi cui ha accesso secondo le condizioni stabilite dalle convenzioni con il Comune di Orbassano e con eventuali altri enti proprietari.
Articolo 7.10: La Società si impegna a mantenere gli impianti in buone condizioni, a segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali criticità di sicurezza o manutenzione, a rispettare gli orari di accesso e di chiusura, e a coordinarsi con le altre realtà sportive che condividono gli stessi spazi.
Articolo 7.11: L'uso degli impianti pubblici è destinato esclusivamente alle attività sportive, sociali e formative della Società. Non è consentito il subaffitto a terzi, la cessione dell'utilizzo a soggetti non autorizzati, o l'uso degli impianti per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, salvo specifica autorizzazione dell'ente proprietario.

Contributi pubblici e rendicontazione

Articolo 7.12: L'A.S.D. Orbassano Calcio richiede e utilizza contributi pubblici (bandi regionali, contributi del Comune di Orbassano, fondi del CONI, 5×1000 e qualsiasi altra forma di sostegno pubblico) esclusivamente per le finalità per cui sono concessi, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dai bandi e dalle normative applicabili.
Articolo 7.13: Ogni contributo pubblico ricevuto è oggetto di rendicontazione puntuale, accurata e veritiera, conservando agli atti tutta la documentazione di supporto (fatture, ricevute, attestazioni di spesa, relazioni di attività).
Articolo 7.14: Le somme ricevute attraverso il 5×1000sono utilizzate per le finalità di interesse generale dichiarate alla pubblica amministrazione e in coerenza con la natura dilettantistica e sportiva della Società. La Società comunica annualmente ai propri sostenitori e al pubblico, attraverso il sito orbassanocalcio.com e i canali ufficiali, l'importo ricevuto e le modalità di utilizzo.
Articolo 7.15: L'A.S.D. Orbassano Calcio è disponibile a fornire chiarimenti e documentazione integrativa a qualunque ente erogatore o autorità di controllo che ne faccia richiesta, e a sottoporsi a verifiche e ispezioni nel rispetto delle procedure previste.

Collaborazione con autorità giudiziarie e di controllo

Articolo 7.16: In caso di indagini, ispezioni o procedimenti da parte di autorità giudiziarie, di vigilanza o di controllo (inclusa la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, la Procura Federale FIGC, le forze dell'ordine), l'A.S.D. Orbassano Calcio collabora con tempestività e trasparenza, fornendo la documentazione richiesta e astenendosi da qualunque condotta che possa apparire come ostacolo, alterazione o ritardo nelle attività di accertamento.
Articolo 7.17: Nessun Destinatario può distruggere, alterare, occultare documenti, registrazioni contabili o altre evidenze rilevanti in previsione di un procedimento o nel corso del medesimo. Né può rilasciare dichiarazioni false o fuorvianti alle autorità.
Capitolo 08

Protezione dei dati personali e comunicazione

Trattamento dei dati personali

Articolo 8.1: L'A.S.D. Orbassano Calcio tratta i dati personali di tesserati, famiglie, sponsor, partner, fornitori, dipendenti e visitatori in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, e alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Articolo 8.2: I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, connesse alle attività sportive, organizzative, gestionali e di comunicazione della Società. Il trattamento avviene con il consenso degli interessati (o dei genitori per i minori) o sulla base delle altre condizioni di liceità previste dal GDPR.
Articolo 8.3: L'A.S.D. Orbassano Calcio adotta misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, prevenirne l'accesso non autorizzato, la perdita, la distruzione e il trattamento illecito.
Articolo 8.4: I dati personali dei tesserati e delle famiglie non sono comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva FIGC, o sulla base di un consenso esplicito degli interessati. In particolare, non sono ceduti per finalità commerciali a sponsor, partner o terzi.
Articolo 8.5: Tesserati, famiglie e qualunque altro interessato possono in qualsiasi momento esercitare i propri diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) contattando la segreteria della Società attraverso i canali ufficiali pubblicati sul sito orbassanocalcio.com.

Riservatezza delle informazioni

Articolo 8.6: I Destinatari del presente Codice sono tenuti a riservatezza sulle informazioni interne della Società di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ruolo. In particolare:
  • elenchi e dati di contatto di tesserati, famiglie, sponsor, fornitori;
  • informazioni economiche e finanziarie della Società;
  • contenuti di riunioni del Direttivo o degli organi tecnici;
  • decisioni relative a tesseramenti, trasferimenti, contratti, compensi;
  • corrispondenza con istituzioni sportive e civili.
Articolo 8.7: L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto con la Società, per il tempo necessario alla tutela degli interessi legittimi della medesima e dei terzi coinvolti.
Articolo 8.8: L'utilizzo di documenti, dati o informazioni della Società per finalità personali, economiche o di concorrenza è vietato e costituisce violazione grave del presente Codice.

Comunicazione esterna e media

Articolo 8.9: La comunicazione esterna ufficiale dell'A.S.D. Orbassano Calcio (sito web, social media, comunicati stampa, interviste, dichiarazioni pubbliche su decisioni della Società) è gestita esclusivamente dal Direttivo o dai soggetti da esso espressamente delegati (per esempio: responsabile della comunicazione, segretario, social media manager).
Articolo 8.10: I Destinatari del Codice si astengono dal rilasciare dichiarazioni pubbliche, interviste o comunicati a nome della Società o su questioni interne ad essa, salvo esplicita autorizzazione del Direttivo.
Articolo 8.11: Le comunicazioni della Società attraverso il sito ufficiale, i canali social (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Threads), le newsletter e i comunicati stampa sono ispirate ai principi di chiarezza, veridicità, tempestività e rispetto della dignità delle persone menzionate.
Articolo 8.12: I Destinatari non pubblicano sui propri canali social personali contenuti, immagini, documenti o materiale di proprietà della Società senza autorizzazione, e non diffondono informazioni non veritiere, diffamatorie o lesive dell'immagine dell'A.S.D. Orbassano Calcio o di soggetti esterni in qualunque modo associabili alla Società.
Capitolo 09

Patrimonio della Società

Beni materiali

Articolo 9.1: Il patrimonio materiale dell'A.S.D. Orbassano Calcio (impianti sportivi in concessione, attrezzature, divise da gara, materiale tecnico, mezzi di trasporto, dotazioni informatiche) è gestito con cura, efficienza e trasparenza, nell'interesse esclusivo della Società e dei suoi tesserati.
Articolo 9.2: Tesserati, tecnici, dirigenti e collaboratori sono responsabili della corretta conservazione dei beni loro affidati. I materiali sportivi (palloni, casacche, conetti, attrezzature di allenamento, defibrillatori, kit medico) sono utilizzati esclusivamente per le attività della Società e custoditi negli spazi dedicati.
Articolo 9.3: Il danneggiamento volontario, la sottrazione, la dispersione o l'uso improprio dei beni della Società costituiscono violazione del presente Codice e possono dar luogo a richiesta di rimborso, oltre alle conseguenze disciplinari previste.

Beni immateriali e identità della Società

Articolo 9.4: Il marchio rossoblù, il logo dell'A.S.D. Orbassano Calcio, la denominazione sociale, le grafiche istituzionali e i segni distintivi della Società sono patrimonio intangibile costruito in quasi un secolo di storia. Ogni Destinatario contribuisce a tutelarli con la propria condotta e ne rispetta le modalità di utilizzo previste.
Articolo 9.5: L'utilizzo del marchio, del logo e delle immagini ufficiali della Società da parte di tesserati, tecnici, sponsor, partner o terzi richiede autorizzazione esplicita del Direttivo o dei soggetti delegati. È vietato qualunque uso che possa apparire come rappresentanza ufficiale della Società senza titolo, o che ne danneggi la reputazione.
Articolo 9.6: L'archivio fotografico, i materiali video, le testimonianze storiche, i documenti e i cimeli relativi alla storia dell'A.S.D. Orbassano Calcio dal 1930 a oggi sono patrimonio della Società e vanno conservati, valorizzati e trasmessi alle generazioni future. La Società promuove progetti di archiviazione, digitalizzazione e divulgazione del proprio patrimonio storico.

Tracciabilità di incassi e pagamenti

Articolo 9.7: L'A.S.D. Orbassano Calcio gestisce incassi, pagamenti, quote associative e tesseramenti nel rispetto della normativa fiscale e antiriciclaggio applicabile.
Articolo 9.8: I pagamenti e i trasferimenti di denaro tra la Società e tesserati, famiglie, sponsor, fornitori sono effettuati attraverso strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di pagamento, sistemi digitali autorizzati), salvo eccezioni espressamente previste dalla legge per importi minimi (per esempio: incasso di biglietteria di partite, vendita di gadget, piccole quote di iscrizione a tornei).
Articolo 9.9: Tutte le entrate e le uscite della Società sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie con tempestività, accuratezza e completezza, conservando la documentazione di supporto (fatture, ricevute, contratti).
Articolo 9.10: Non sono ammesse registrazioni false o incomplete, fondi non registrati, conti personali utilizzati per movimentazioni della Società, o qualunque altra forma di gestione opaca delle risorse.
Capitolo 10

Sistema sanzionatorio

Principi generali

Articolo 10.1: Le violazioni del presente Codice Etico comportano l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità del fatto, al ruolo del Destinatario, al carattere intenzionale o colposo della condotta, all'eventuale recidiva e al danno arrecato alla Società o a terzi.
Articolo 10.2: L'applicazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio del contraddittorio: la persona destinataria del provvedimento è preventivamente informata della contestazione, ha diritto a esporre le proprie ragioni e a presentare eventuali difese o osservazioni, prima dell'adozione della misura definitiva.
Articolo 10.3: Le sanzioni applicabili variano in base alla categoria di Destinatario e alla natura del rapporto con la Società. La responsabilità derivante dal Codice Etico si aggiunge e non sostituisce le eventuali responsabilità civili, penali, sportive e disciplinari previste dalla normativa applicabile.

Responsabilità personale e responsabilità della Società

Articolo 10.4: L'A.S.D. Orbassano Calcio risponde delle azioni dei propri Destinatari nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, in funzione del ruolo, del contesto in cui l'azione è compiuta e dell'effettiva direzione e vigilanza esercitabile dalla Società. Le condotte dei Destinatari poste in essere al di fuori dell'esercizio del proprio ruolo o in violazione del presente Codice non impegnano la Società, ferma restando la responsabilità personale del Destinatario ai sensi della normativa civile, penale, sportiva e fiscale applicabile.

Sanzioni per i componenti del Direttivo

Articolo 10.5: Le violazioni commesse da componenti del Direttivo o di altri organi sociali sono valutate dal Direttivo stesso, escludendo dalla decisione il soggetto interessato. Le sanzioni applicabili includono:
  • richiamo verbale o scritto;
  • revoca di deleghe e incarichi specifici;
  • richiesta di dimissioni dalla carica;
  • proposta di revoca dell'incarico all'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dallo Statuto;
  • esclusione dalla qualità di socio nei casi più gravi, secondo le procedure statutarie.

Sanzioni per atleti tesserati

Articolo 10.6: Le violazioni commesse da atleti tesserati sono valutate dal Direttivo, sentito il responsabile del Settore Giovanile in caso di atleti minori, e in coordinamento con i tecnici interessati. Le sanzioni applicabili includono:
  • richiamo verbale del tecnico o del dirigente;
  • richiamo scritto formale, comunicato anche ai genitori in caso di minori;
  • esclusione temporanea da allenamenti, partite o convocazioni;
  • esclusione da trasferte, ritiri o eventi sociali;
  • mancato rinnovo del tesseramento;
  • risoluzione del rapporto con la Società nei casi più gravi.
Articolo 10.7: Per gli atleti minorenni, le sanzioni sono adottate con particolare attenzione alla finalità educativa e in coordinamento con la famiglia. La Società privilegia, quando possibile, il dialogo e il percorso correttivo prima dell'esclusione.

Sanzioni per tecnici, collaboratori e volontari

Articolo 10.8: Le violazioni commesse da tecnici, allenatori, preparatori, staff sanitario, collaboratori a contratto sportivo e volontari sono valutate dal Direttivo. Le sanzioni applicabili includono:
  • richiamo verbale o scritto;
  • sospensione temporanea dall'incarico;
  • revoca di deleghe specifiche;
  • mancato rinnovo del rapporto di collaborazione;
  • risoluzione del contratto di collaborazione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dagli accordi sottoscritti;
  • interruzione del rapporto di volontariato, con comunicazione formale e motivata.
Articolo 10.9: In caso di violazioni gravi che riguardino la tutela dei minori (violazione del Capitolo 3 del presente Codice), la Società procede senza esitazione alla sospensione cautelare dall'incarico in attesa dell'accertamento dei fatti. Eventuali implicazioni di carattere penale sono comunicate alle autorità competenti.

Sanzioni per sponsor, partner e fornitori

Articolo 10.10: Le violazioni commesse da sponsor, partner e fornitori sono valutate dal Direttivo. Le misure applicabili includono:
  • richiamo formale scritto, con richiesta di rimedio entro un termine definito;
  • sospensione del rapporto contrattuale in essere;
  • mancato rinnovo del contratto in scadenza;
  • risoluzione del contratto per giusta causa, con applicazione delle clausole risolutive previste e fatte salve le ulteriori azioni a tutela degli interessi della Società.

Coordinamento con la giustizia sportiva e con la legge

Articolo 10.11: Le sanzioni previste dal presente Codice si applicano in coordinamento con i procedimenti disciplinari e sportivi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, dalle Linee Guida federali in materia di Safeguarding e dalla normativa nazionale ed europea applicabile.
Articolo 10.12: Nei casi in cui i fatti contestati possano configurare reati, l'A.S.D. Orbassano Calcio procede alla segnalazione alle autorità giudiziarie competenti, senza che l'eventuale procedimento sanzionatorio interno possa interferire o ritardare le attività di accertamento delle autorità.
Articolo 10.13: L'applicazione delle sanzioni interne previste dal presente Codice non solleva il Destinatario dalle eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, sportive o di altro genere previste dall'ordinamento.

Procedura di applicazione

Articolo 10.14: Le segnalazioni di sospette violazioni sono ricevute attraverso i canali previsti al Capitolo 11. Il Direttivo, ricevuta una segnalazione circostanziata e in buona fede, valuta entro tempi ragionevoli l'opportunità di avviare un'istruttoria interna.
Articolo 10.15: L'istruttoria può essere svolta direttamente dal Direttivo, da un suo membro delegato, o dal Responsabile Safeguarding nei casi di sua competenza. La persona interessata viene ascoltata e ha facoltà di presentare elementi a propria difesa.
Articolo 10.16: Conclusa l'istruttoria, il Direttivo adotta motivatamente la decisione, comunicandola per iscritto all'interessato. Le decisioni sono conservate negli atti della Società.
Capitolo 11

Segnalazioni (whistleblowing)

Diritto e dovere di segnalare

Articolo 11.1: Chiunque, all'interno o all'esterno dell'A.S.D. Orbassano Calcio, sia venuto a conoscenza di sospette violazioni del presente Codice Etico, di comportamenti illeciti o di condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità ha diritto di segnalarli alla Società attraverso i canali previsti dal presente capitolo.
Articolo 11.2: I Destinatari del Codice Etico hanno, oltre al diritto, il dovere di segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio ruolo, in particolare quando riguardano la tutela dei minori, l'integrità delle competizioni sportive, la corretta gestione delle risorse della Società o la protezione dei dati personali.
Articolo 11.3: Le segnalazioni in tema di Safeguarding e tutela dei minori seguono le procedure specifiche previste dal Capitolo 3 del presente Codice (articoli 3.28-3.30).

Canali di segnalazione

Articolo 11.4: Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali ufficiali:
  • Email dedicata: indirizzo pubblicato sul sito orbassanocalcio.com nella sezione dedicata al Codice Etico;
  • Segreteria della Società: tramite comunicazione scritta consegnata o inviata per posta in busta chiusa indirizzata al Presidente del Direttivo;
  • Responsabile Safeguarding: nei casi rientranti nella sua competenza, ai contatti pubblicati sul sito.
Articolo 11.5: Le segnalazioni dovrebbero, per quanto possibile, contenere:
  • una descrizione circostanziata dei fatti;
  • l'indicazione della persona o delle persone coinvolte;
  • l'indicazione del periodo o della data dei fatti;
  • eventuali documenti, comunicazioni, riferimenti utili a corroborare la segnalazione;
  • l'identità del segnalante (le segnalazioni anonime sono comunque accettate e valutate, ma quelle firmate consentono di gestire l'istruttoria con maggiore efficacia).

Tutela del segnalante

Articolo 11.6: L'A.S.D. Orbassano Calcio garantisce la massima riservatezza sull'identità del segnalante. I dati relativi alla segnalazione sono trattati esclusivamente da chi è incaricato dell'istruttoria, e non sono comunicati a terzi salvo obblighi di legge o esigenze di tutela dei diritti delle persone accusate.
Articolo 11.7: La Società non adotta, e non tollera, alcuna forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o pressione nei confronti di chi segnala in buona fede, anche qualora la segnalazione, all'esito dell'istruttoria, si riveli infondata.
Articolo 11.8: Qualora il segnalante sia destinatario di ritorsioni a seguito della segnalazione, è tutelato dalla Società anche attraverso l'apertura di un procedimento sanzionatorio nei confronti dei responsabili delle ritorsioni stesse.

Tutela delle persone segnalate

Articolo 11.9: Le persone oggetto di segnalazione hanno diritto al rispetto della propria dignità, alla riservatezza dell'istruttoria fino all'eventuale conclusione, e al pieno esercizio del contraddittorio nei termini previsti dall'articolo 10.2.
Articolo 11.10: Sono vietate, e sanzionate, segnalazioni effettuate in mala fede, palesemente false, infondate o pretestuose, finalizzate a danneggiare ingiustamente persone o la reputazione della Società. Chi effettua segnalazioni di tale natura è soggetto alle sanzioni previste dal Capitolo 10 del presente Codice e alle eventuali ulteriori responsabilità di legge.

Gestione e tempi di risposta

Articolo 11.11: Tutte le segnalazioni ricevute sono protocollate e gestite secondo le procedure previste dal Capitolo 10 del presente Codice. La Società comunica al segnalante, nei tempi compatibili con la natura dell'istruttoria, l'avvenuta ricezione della segnalazione e l'eventuale esito.
Articolo 11.12: L'A.S.D. Orbassano Calcio si impegna ad aggiornare e rendere accessibili sul proprio sito le procedure di segnalazione, includendo eventuali ulteriori canali (per esempio: piattaforma whistleblowing dedicata) qualora siano resi disponibili in futuro.
Capitolo 12

Disposizioni finali

Approvazione e adozione

Articolo 12.1: Il presente Codice Etico è stato approvato dal Direttivo dell'A.S.D. Orbassano Calcio nella riunione del 10/05/2026, con verbale conservato negli atti della Società.
Articolo 12.2: Il Codice entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito ufficiale orbassanocalcio.com, ed è da quel momento vincolante per tutti i Destinatari nei termini previsti al Capitolo 1.
Articolo 12.3: Il Codice Etico vincola tutti i Destinatari per il fatto stesso del tesseramento, dell'incarico o del rapporto contrattuale con la Società, secondo le modalità previste dall'articolo 1.8.

Aggiornamento e revisione

Articolo 12.4: Il Codice Etico è soggetto a revisione periodica da parte del Direttivo, almeno ogni tre anni, o in qualsiasi momento se sopravvengano modifiche normative rilevanti, mutamenti significativi nell'organizzazione della Società, o necessità emerse dall'applicazione pratica del Codice.
Articolo 12.5: Eventuali revisioni del Codice sono approvate dal Direttivo con le stesse modalità della prima adozione, e comunicate ai Destinatari attraverso i canali ufficiali. Le versioni precedenti del Codice sono archiviate e consultabili.
Articolo 12.6: Tesserati, famiglie, sponsor e qualunque altro soggetto interessato possono inviare al Direttivo, attraverso la segreteria, suggerimenti e proposte di miglioramento del Codice. Le proposte sono valutate in occasione delle revisioni periodiche.

Riferimenti operativi

Articolo 12.7: I riferimenti operativi necessari all'applicazione del presente Codice (nominativi del Direttivo, del Responsabile Safeguarding, del referente privacy, recapiti dei canali di segnalazione, indirizzo della sede legale) sono pubblicati sul sito orbassanocalcio.com nella sezione dedicata e affissi presso il Centro Sportivo Aldo Porta in luogo visibile.
Articolo 12.8: Le variazioni dei riferimenti operativi (per esempio: cambio del Presidente, nomina di un nuovo Responsabile Safeguarding, aggiornamento dell'indirizzo email per le segnalazioni) sono comunicate tempestivamente attraverso gli stessi canali, senza che ciò richieda revisione formale del Codice.

Pubblicazione e diffusione

Articolo 12.9: Il presente Codice Etico è pubblicato:
  • sul sito ufficiale orbassanocalcio.com, nella sezione dedicata, in formato leggibile online e scaricabile in formato PDF;
  • presso la segreteria della Società, in copia cartacea consultabile;
  • presso il Centro Sportivo Aldo Porta, in estratto contenente i principi fondamentali e i contatti per le segnalazioni.
Articolo 12.10: Copie del Codice sono consegnate a tutti i nuovi tesserati, ai genitori degli atleti minorenni, ai membri del Direttivo, ai tecnici e ai collaboratori, agli sponsor e ai partner commerciali, secondo quanto previsto dall'articolo 1.8.

Disposizioni transitorie

Articolo 12.11: Per i Destinatari già tesserati, già in carica o già in rapporto contrattuale con la Società alla data di entrata in vigore del Codice, le disposizioni del presente Codice si applicano dalla data di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12.2.
Articolo 12.12: Eventuali contratti di sponsorizzazione, partnership o fornitura in essere alla data di adozione del Codice sono integrati con la clausola di accettazione del medesimo in occasione del primo rinnovo o aggiornamento contrattuale.

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